Costituzionale
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Elezioni politiche
DECRETO-LEGGE 14
febbraio 2008
Disposizioni
urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative
nell'anno 2008.
(Approvato dal
Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2008, n. 91 e in attesa di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)
VISTI gli articoli
77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante
scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante
convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
VISTA la normativa
vigente in materia elettorale;
RITENUTA la
straordinaria necessità ed urgenza di disporre lo svolgimento
contestuale delle elezioni politiche con il turno annuale ordinario
delle elezioni amministrative nell’anno 2008, nonché di garantire
l’esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all’estero per
motivi di servizio o di missioni internazionali;
RITENUTA, inoltre,
la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del
procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di
scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all’estero,
nonché di consentire l’accesso agli uffici elettorali di sezione ad
osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE);
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2008;
SULLA PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme
istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e
dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente
decreto-legge :
Articolo 1
(Modifiche alla
legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l’esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero)
1. Alla legge 27
dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7,
comma 1, le parole: “composto da tre magistrati, dei quali uno con
funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.”
sono sostituite dalle seguenti: “composto da sei magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente
vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L’ufficio opera
con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il
vicepresidente.”;
b) all’articolo 12,
comma 3, dopo le parole: “gli uffici consolari inviano” sono inserite
le seguenti: “, con il sistema postale più affidabile e, ove
possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga
affidabilità”; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole:
“, il testo della presente legge”;
c) all’articolo 13,
comma 1, le parole: “un seggio elettorale per ogni cinquemila
elettori” sono sostituite dalle seguenti: “un seggio elettorale per un
minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori”;
d) all’articolo 13,
il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’ufficio elettorale
costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal
segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del
presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima
dell’insediamento dell’ufficio elettorale, sceglie il segretario tra
gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria di secondo grado.”;
e) all’articolo 14,
comma 3, lettera d), numero 2), le parole: “appone la propria firma
sul retro di ciascuna di esse ed” sono soppresse. Conseguentemente, le
tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono
sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente
decreto.
Articolo 2
(Voto dei cittadini
temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni
internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica)
1. Fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani
residenti all’estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell’anno 2008,
esercitano il diritto di voto per corrispondenza all’estero per le
circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate
nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) personale
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente
all’estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni
internazionali;
b) dipendenti di
amministrazioni dello Stato, temporaneamente all’estero per motivi di
servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero,
secondo quanto attestato dall’amministrazione di appartenenza, sia
superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei
cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;
c) professori
universitari, ordinari ed associati, i ricercatori ed i professori
aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre
2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari
e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi
e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di
convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi.
2. Gli elettori di
cui alla lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l’Arma
dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi
unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali,
impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il
diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune
ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di
cui alla stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di
polizia, nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma,
esercitano il diritto di voto per corrispondenza all’estero per la
circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del
Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.
3. Ai fini
dell’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero, i
soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) presentano apposita
domanda, che deve pervenire al comando o amministrazione di
appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente
la data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il
cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la
data di nascita, il sesso, l’indirizzo di residenza, il comune di
iscrizione nelle liste elettorali, l’indirizzo della propria dimora
all’estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e
telefax all’estero. I familiari conviventi dei soggetti di cui al
comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno
antecedente la data della votazione in Italia, fanno pervenire la
domanda all’Amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed
unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente
del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di
impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data
della votazione in Italia, fa pervenire all’ufficio consolare i
nominativi dei richiedenti, in elenchi distinti per comune di
residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo del presente
comma, unitamente all’attestazione della presentazione delle
rispettive domande entro il termine prescritto e della sussistenza, in
capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.
4. I soggetti di cui
al comma 1), lettera c), fanno pervenire direttamente all’ufficio
consolare la domanda per esercitare il diritto di voto per
corrispondenza all’estero, comprensiva dei dati di cui al primo
periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno
antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa
rendono, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti
universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di
almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente
della Repubblica di convocazione dei comizi, all’estero da almeno tre
mesi.
5. L’ufficio
consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data della
votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per
via telematica, l’elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita,
dei residenti nel comune che, ai sensi del presente articolo, hanno
fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per
corrispondenza all’estero. Ciascun comune, entro le successive
ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all’ufficio consolare
l’attestazione dell’ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine
alla mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo da
parte di ciascuno degli elettori compresi nell’elenco di cui al primo
periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
secondo periodo, l’ufficiale elettorale redige l’elenco degli elettori
per i quali è stata rilasciata l’attestazione di mancanza di cause
ostative all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza
all’estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale,
che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla
data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste
destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero in caso
di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova
applicazione la modalità del voto per corrispondenza, a provvedere ad
apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano
cause ostative al godimento dell’elettorato attivo, l’ufficiale
elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune
trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita
comunicazione all’ufficio consolare entro il medesimo termine previsto
al secondo periodo. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli
elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per
corrispondenza in un apposito elenco, distinto per circoscrizioni
elettorali della Camera dei deputati.
6. I soggetti di cui
al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la domanda
per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all’estero,
possono revocarla mediante espressa dichiarazione, datata e
sottoscritta dall’interessato, che deve pervenire direttamente
all’ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno
antecedente la data della votazione in Italia. L’ufficio consolare,
entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di
revoca, tramite telefax o via telematica, al comune di residenza del
dichiarante.
7. Gli elettori che
hanno revocato la domanda ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur
essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non
hanno fatto pervenire la domanda nei termini e con le modalità
previste dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione
del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto
per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui è compresa la
sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza che non hanno
revocato la domanda nei termini e con le modalità previste al comma 6,
non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio
nazionale. Gli elettori di cui al comma 2, primo periodo, esercitano
il diritto di voto in Italia, qualora presentino, al Comune, apposita
attestazione del Comandante del reparto di appartenenza o di impiego
dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto
esercitare il diritto di voto per corrispondenza all’estero.
8. Il Ministero
dell’interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la
data della votazione in Italia, consegna, per gli elettori che
esercitano il diritto di voto per la circoscrizione di Roma, al
Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle
schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei
deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è
compreso il comune di Roma. Sulla base delle istruzioni fornite dal
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e
consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono
alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene
inviato all’elettore temporaneamente all’estero che esercita il
diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima
della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari
inviano agli elettori temporaneamente all’estero che esercitano il
diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato
elettorale, le schede elettorali delle circoscrizioni indicate al
primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita
copiativa, nonché una busta affrancata recante l’indirizzo del
competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali
siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso
plico e sono inviate dall’elettore in unica busta. Un plico non può
contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta
espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita
copiativa, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda o le
schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta
affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato
dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto
e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita
per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non
devono recare alcun segno di riconoscimento.
9. I responsabili
degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco
del comune di Roma , le buste comunque pervenute non oltre le ore 16,
ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni
in Italia, unitamente all’elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le
buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con
valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono,
dopo l’invio dei plichi in Italia, all’immediato incenerimento delle
schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo
e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico
all’elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che
viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
10. Per gli elettori
che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella
di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in
considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il
Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e
dell’interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei
plichi, del loro recapito all’elettore all’estero, di raccolta dei
plichi all’estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura
del Ministero della difesa, ai delegati dei sindaci dei comuni
interessati. Si intendono per comuni interessati quelli in cui ha sede
l’ufficio centrale circoscrizionale della Camera dei deputati di cui
alla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Per i reparti aventi sede
nelle province autonome di Trento e di Bolzano i comuni interessati
sono quelli di Trento e di Bolzano. Le intese di cui al presente comma
sono effettuate anche per consentire l’esercizio del diritto di voto
agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per
corrispondenza per le circoscrizioni in cui è compreso il comune di
Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze
diplomatiche e consolari e ai lori familiari conviventi, anche nel
caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata
di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del
medesimo articolo 19.
11. Le schede votate
per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all’estero sono
scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non
oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione
in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale
circondariale dei comuni interessati, su proposta dell’ufficiale
elettorale dei rispettivi comuni. Con le stesse modalità ed entro il
medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di tre seggi
speciali nei comuni interessati, ciascuno dei quali è composto da un
presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per
tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del
seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti ai delegati
dei sindaci dei comuni interessati, sono dai medesimi delegati
proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni
viene redatto apposito verbale congiunto da parte dei delegati e dei
presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali
procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio,
alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati
presso ciascuno di essi. L’atto di designazione dei rappresentanti di
lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all’articolo
25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore
9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.
12. Insieme ai
plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i delegati dei
sindaci dei comuni interessati consegnano ai presidenti dei seggi
speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all’estero che
esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5,
quinto periodo.
13. A partire dalle
ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio
nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni
di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco.
Coadiuvato dal segretario, il presidente:
a) apre i plichi e
accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle
buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;
b) procede
successivamente all’apertura di ciascuna delle buste esterne,
compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la
busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un
solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la
scheda o, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con
l’espressione del voto;
2) accerta che il
tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad elettore incluso
nell’elenco consolare degli elettori temporaneamente all’estero che
esercitano il diritto di voto per corrispondenza;
3) accerta che la
busta interna, contenente la scheda o le schede con l’espressione del
voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;
4) annulla le schede
incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato
elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una
volta, o di un elettore non inserito nell’elenco consolare, o infine
contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di
riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del
certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede
annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla
identificazione del voto;
5) forma plichi
sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti
ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli
elettori.
14. Delle operazioni
descritte al comma 13 il presidente del seggio speciale redige
apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al
comma 13, lettera b), numero 5), formati dal presidente del seggio
speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in
consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri
incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali
di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, fino
ad esaurimento dei plichi stessi.
15. Gli uffici
elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del
comma 11, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate
dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:
a) il presidente
procede all’apertura del plico formato dal seggio speciale, previa
verifica dell’integrità del medesimo, accertando che il numero delle
buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel
verbale di accompagnamento; procede successivamente all’apertura delle
singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna
scheda, nell’apposito spazio;
b) uno scrutatore,
individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di
ciascuna scheda e la inserisce nell’urna, una per la Camera dei
deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso
l’ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate
presso il medesimo ufficio;
c) procede, per
l’elezione del Senato della Repubblica e per l’elezione della Camera
dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli
elettori temporaneamente all’estero e delle schede votate per la
medesima elezione presso l’ufficio elettorale di sezione;
d) procede, per
l’elezione del Senato della Repubblica e per l’elezione della Camera
dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio
delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate
all’estero.
16. Alle operazioni
di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente
all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si
applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede
votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto
dal comma 15. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto per
corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero e dello
svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre
2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
17. I comandanti dei
reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni
internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o
loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il
rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e
segretezza del voto.
Articolo 3
(Ammissione ai seggi
elettorali degli osservatori OSCE)
1. In occasione
delle elezioni politiche nell’anno 2008, in attuazione degli impegni
internazionali assunti dall’Italia nell’ambito dell’Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la
presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori
elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali
sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri,
che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto,
trasmette al Ministero dell’interno l’elenco nominativo per la
successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai
sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo
interferire nello svolgimento delle operazioni dell’ufficio elettorale
di sezione.
Articolo 4
(Esonero dalle
sottoscrizioni)
1. All’articolo
18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due
Camere alla data del decreto del Presidente della Repubblica di
convocazione dei comizi elettorali o che abbiano conseguito almeno due
seggi, con proprie liste, in occasione delle ultime elezioni per il
Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è, altresì, richiesta per
la lista la cui presentazione sia corredata dalle attestazioni che la
lista stessa è presentata in nome e per conto di due o più partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle
due Camere alla data del decreto del Presidente della Repubblica di
convocazione dei comizi; le attestazioni devono essere sottoscritte
dai presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi
politici ovvero dai legali rappresentanti dei medesimi.”.
Articolo 5
(Turno annuale
ordinario delle elezioni amministrative nell’anno 2008)
1. Le elezioni dei
presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei
consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale
ordinario del 2008, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.
2. In occasione del
turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall’articolo
2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è
posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni del sindaco e del
presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni
successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere
diventano, in deroga a quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili
il 26 febbraio 2008.
3. Le dimissioni
presentate anteriormente al predetto periodo e non ancora efficaci ed
irrevocabili diventano efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.
4. I comuni sciolti
ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1, qualora il
periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il
termine antecedente a quello fissato per la votazione.
Articolo 6
(Commissioni
elettorali circondariali)
1. In previsione
degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni elettorali
circondariali, da svolgere entro tempi determinati e previsti dai
procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed
amministrative nell’anno 2008, il prefetto, al fine di assicurare
comunque il quorum funzionale alle medesime commissioni, designa al
presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare
componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di
assenza ed impedimento degli altri componenti titolari o supplenti e
nelle more dell’eventuale procedimento di decadenza previsto
dall’articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.
Articolo 7
(Copertura
finanziaria)
1. All’onere
derivante dall’attuazione del presente decreto si provvede mediante
utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti
dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e
dall’attuazione dei referendum, iscritto nell’ambito delle stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2008, alla missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi
da assegnare”.
Via libera all'Election Day per la prossima tornata elettorale di elezioni politiche e amministrative.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta 14 febbraio 2008, n. 91 il decreto-legge (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che rende possibile l'accorpamento delle votazioni.
Il provvedimento introduce inoltre misure volte al miglioramento della funzionalità del procedimento elettorale di scrutinio del voto degli italiani residenti all’estero (aumenta ad esempio il numero dei seggi per lo scrutinio del voto estero) nonchè a favorire l’esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per missioni internazionali.
Novità anche per quanto riguarda le dimissioni dei sindaci e dei presidenti di provincia le quali, se presentate nei sette giorni successivi allo scioglimento delle Camere, diventeranno efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008 mentre, se presentate anteriormente al predetto periodo e non ancora efficaci e irrevocabili, diventeranno efficaci e irrevocabili il 26 febbraio 2008.
(Altalex, 15 febbraio 2008)